Un breve recap su una misura contenuta nella Legge di Bilancio 2023, utilizzabile esclusivamente per i redditi 2023
La disciplina in esame prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, atti o professioni diversi da quelli che applicano il regime forfettario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali calcolata con una aliquota del 15% su una base imponibile non superiore a 40 mila euro. Tale base imponibile è pari alla differenza tra il reddito di impresa o lavoro autonomo determinato nel 2023 e quello più elevato dichiarato nel triennio 2020 - 2022, (quest’ultimo decurtato del 5%).
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni relative all’imposta sostitutiva.
Rilevano i dati indicati nel modello “Persone fisiche” ai quadri RE, LM, RF, RG e RD.
Possono avvalersene:
le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’art.55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato. Sono ammessi al beneficio anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56 comma 5 e 56 bis del TUIR;
le persone fisiche che esercitano arti o professioni di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR.
Sono esclusi:
i redditi delle società di persone, imputati ai soci per trasparenza;
i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati
L’accesso è precluso a coloro che per l’anno di imposta 2023 applicano il regime forfettario. Può accedervi colui che decade durante l’anno.
La base imponibile è determinata calcolando la differenza tra
il reddito del 2023 e
il reddito più alto del triennio precedente (sul quale si applica anche la franchigia del 5%)
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40 mila euro, si applica la flat tax incrementale con un’aliquota del 15%.
L’ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e segue la tassazione progressiva secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
ESEMPIO DI CALCOLO
Reddito 2023 = 30.000
Reddito 2022 = 18.000
Reddito 2021 = 9.000
Reddito 2020 = 7.000
Differenza tra Reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio precedente = 30.000 - 18.000 = 12.000
Applicazione del 5% sul reddito più elevato del triennio precedente= 5% di 18.000 = 900
Reddito soggetto a flat tax incrementale = 12.000 - 900 = 11.100
Reddito che confluisce nel reddito complessivo = 30.000 - 11100 = 18.900
Nel Modello REDDITI 2024 (periodo d’imposta 2023) nel quadro LM è stata inserita una nuova sezione proprio per coloro che vogliono avvalersi della misura contenuta nell’art.1, commi 55 - 57, della legge n.197 del 2022 (cd. flat tax incrementale).
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